ASSOCIAZIONE CASA DEL MONDO O.N.L.U.S STATUTO Art. 1
Costituzione
- E’ costituita con sede a Varese, in via Merano 21, l’Associazione di Volontariato denominata "Casa del Mondo ONLUS" in conformità al dettato della Legge 266/91; organizzazione non lucrativa di utilità sociale, una volta acquisita l’iscrizione al registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, più avanti chiamata per brevità Associazione.
- L’Associazione si ispira ai principi di dialogo tra diverse culture e di interscambio di diverse esperienze.
- L’Associazione agisce secondo il dettato del Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, non ha fini di lucro e persegue, nell’ambito territoriale e locale esclusivamente finalità di utilità sociale.
- Svolge le attività indicate nel successivo articolo 3 e quelle ad esse direttamente connesse
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; impiega gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio dell’organizzazione, dedotte le passività, verrà devoluto, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
- L’Associazione ha durata illimitata
Art. 2
Finalità
L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
- Diffondere la cultura in tutte le sue forme ed espressioni (scrittura, musica, canto, pittura, teatro, danza ecc.) organizzando intrattenimenti di carattere culturale e fornendo agli artisti la possibilità di proporre e presentare le proprie opere, attraverso dei dibattiti a tema, dei concorsi artistici e quant’altro sia inerente alla divulgazione della cultura;
- Prestare attenzione alla realtà degli stranieri nel nostro paese, fornendo direttamente o indirettamente servizi di consulenza rispondenti alle loro necessità diffondendo informazioni di utilità collettiva;
L’Associazione offre, inoltre, collaborazione a quelle organizzazioni, che operino anch’esse nell’ambito del volontariato le quali svolgano già attività di sostegno a distanza in paesi in via di sviluppo, con progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita, sia dal punto di vista economico e sociale, che etico e culturale, partecipando attivamente a progetti internazionali.
- Organizzare incontri con le realtà straniere nel nostro paese, al fine di favorire una migliore integrazione fra i popoli, promuovendo scambi culturali reciproci creando opportunità di dialogo;
- Rivolgere particolare attenzione ai principali temi della società quali: il disagio sociale, l’handicap, i malati, i minori, trattando i singoli argomenti avvalendosi del supporto di persone qualificate;
- Diffondere una cultura di pace;
Art. 3
Attività
L’associazione intende perseguire le finalità sopra elencate promuovendo varie attività tra le quali:
- raccolta di fondi a sostegno dei fini statutari
- organizzazione di spettacoli ed intrattenimenti culturali, feste etniche, dibattiti, proiezioni, corsi.
- contattare gruppi, anche stranieri, per la presentazione e conoscenza di culture diverse
- collaborazione con enti pubblici o istituzioni private, per la realizzazione degli scopi sociali
- attività di consulenza rivolta a persone o ad enti che, espressamente richiedano assistenza per specifiche necessità
relative agli ambiti di intervento di cui all’art. 2
e tutto quanto non espressamente elencato, ma in sintonia con le finalità dell’Associazione.
L’Associazione si avvarrà del supporto fornito dalla pubblicazione di stampe periodiche, quali strumenti per la diffusione delle proprie iniziative e delle informazioni di carattere generale di pubblica utilità, relative alle finalità.
Art. 4
Associati
Sono considerati associati dell’Associazione Casa dell’amico Onlus, oltre che i partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali.
Gli associati si dividono in:
- soci ordinari
- soci fondatori
- soci sostenitori
: persone od Enti che, condividendo gli ideali dell’Associazione, contribuiscono finanziariamente al sostegno delle sue attività, aderendo alle linee programmatiche che il Consiglio Direttivo attua in ottemperanza alle finalità dello Statuto.: persone o enti che hanno contribuito con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento delle quote annuali.: persone od enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita, di anno in anno, dal Consiglio direttivo su delibera dell’assemblea.
Per tale sostegno i suddetti soci, hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. Tuttavia essi non sono tenuti a partecipare alle suddette iniziative e quindi all’assemblea ordinaria e straordinaria, non hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo.
Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 5
Ammissione a Socio
Tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendo gli scopi dell’Associazione intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione, gratuitamente, parte del proprio tempo libero, possono diventare soci e quindi partecipare alle attività dell’Associazione stessa.
L’ammissione a socio ordinario deve essere inoltrata, tramite domanda scritta del richiedente, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota Associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea, e non è soggetta a limitazioni di tempo.
La suddetta qualifica conferisce il titolo per: il diritto di voto in Assemblea, il diritto ad essere informato su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, il diritto di essere eletto alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Rigetto della domanda di amissione a socio
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi. Qualora questo avvenisse, l’aspirante socio, entro 30 giorni dall’avvenuto riscontro del rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Art. 7
Decadenza dei soci
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- per decesso
- per dimissioni o recesso
- per morosità nel pagamento della quota associativa
- per esclusione
Il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque periodo dell’anno e dovrà essere comunicato con un preavviso scritto di almeno 8 giorni.
I soci , hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
Essi, inoltre, possono essere esclusi e quindi perdere la qualità di socio, quando si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione delle norme statutarie e/o regolamenti interni. La perdita della qualità dei soci nei casi a), b), e c) è deliberata dal C.D., mentre in caso di esclusione ( d ), la delibera del C.D. deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
Art. 8
Patrimonio ed entrate
Il patrimonio sociale è formato da:
quote associative
donazioni e lasciti
contributi anche di enti pubblici od organismi internazionali
beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti nel corso della attività
attività marginali di carattere commerciale e produttivo
altre entrate
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea che delibera sulla sua utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Art. 9
.Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
Art. 10
L’Assemblea
L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata di norma dal Presidente, almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato.
Ogni associato può rappresentare, per delega, al massimo 1 associato.
In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti
La convocazione va fatta con avviso scritto o telefonico, almeno 15 giorni prima.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva il regolamento interno
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 11
Il consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da almeno cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. E’ validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la propria opera gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ad essi compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri dell’intero Consiglio Direttivo lo stesso si intende decaduto.
All’interno del consiglio Direttivo verranno nominate le cariche di Presidente, Vice Presidente (segretario) e Tesoriere.
La revoca della figura del Presidente, viene deliberata dall’Assemblea.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il C.D. provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 12
Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, si riunisce almeno due volte l’anno, e comunque ogni qualvolta si abbia materia su cui deliberare; è convocato dal Presidente, da almeno tre dei componenti, su richiesta motivata sottoscritta da almeno il 30% dei soci oppure dal collegio dei revisori.
La convocazione avviene tramite avviso affisso nelle sede sociale oppure tramite catena telefonica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati per legge all’assemblea; provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione di avanzi di gestione ( da cui dovrà destinarsi il 4% al fondo di riserva ) che dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi dell’Associazione
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
- elaborare il bilancio consuntivo e quello preventivo
- stabilire gli importi delle quote annuali per i soci, che dovranno essere ratificate dall’Assemblea
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- curare l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea
- Istituire un regolamento interno che stabilisca le singole modalità di esecuzione delle varie attività
Dopo ogni riunione viene redatto un verbale. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile e depositato presso la sede sociale 15 giorni prima per poter essere consultato da ogni associato.
L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Fondo di Riserva verrà regolamentato da una contabilizzazione separata ed utilizzato per necessità causate da forza maggiore, su delibera dell’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione tale fondo sarà devoluto in base ai dettami dell’articolo 1 del presente statuto.
Art. 13
Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Dura in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo tutto, ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti ed ha l’uso della firma sociale. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere, quindi, agli incassi e ai pagamenti.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione a qualsiasi autorità in qualsiasi grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio. Qualora il C.D. , per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Art. 14
Il Collegio dei revisori
L’Assemblea nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi scelti al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo che possono essere soci, oppure no.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigono apposita relazione da allegare al bilancio e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Disposizioni finali
I presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e relative variazioni.
